Legislazione
del la professione Massofisioterapista
LEGGE
403/71 Articolo 1
La PROFESSIONE SANITARIA di
massaggiatore e MASSOFISIOTERAPISTA è esercitabile soltanto dai Massaggiatori
Massofisioterapisti diplomati da una
Scuola Statale o autorizzata con decreto del Ministero per la Sanità, sia che
lavorino alle
dipendenze di Enti Ospedalieri e di
Istituti Privati, sia che esercitino la Professione Autonomamente.
Gli ENTI MUTUALISTICI, PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SONO AUTORIZZATI A SOSTENERE O RIMBORSARE
LE SPESE PER PRESTAZIONI
MASSOTERAPICHE E FISIOTERAPICHE solo che queste sono effettuate da
Massaggiatori
Massofisioterapisti diplomati, sia che
lavorino alle DIPENDENZEDI ENTI OSPEDALIERI e di ISTITUTI PRIVATI, sia che
esercitino
la PROFESSIONE AUTONOMAMENTE
D.M
105/1887 (17/02/1997) Pag.6
Il Massofisioterapista è in possesso
di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli
consentono
sicure competenze operative atte alla
prevenzione, cura e riabilitazione. “(…)” Il Massofisioterapista per le
competenze
acquisite è in grado di: lavorare sia
in strutture pubbliche che private; svolgere in ausilio all’opera dei medici.
DM
10.07.1998
Ritenuto anche in considerazione del
diverso livello formativo, che la NUOVA figura del Fisioterapista non assorbito
la
preesistente figura del
Massofisioterapista e che soltanto alcune attività del Fisioterapista rientrano
in quelle proprie del
Massofisioterapista; Ritenuto,
pertanto, che, nelle strutture e servizi sanitari di riabilitazione, pubblici e
privati, una figura
professionale con formazione di
livello non universitario nel settore della riabilitazione motoria, analoga a
quella del
massofisioterapista, possa soddisfare
specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività
professionale di un operatore con
diploma universitario quale il fisioterapista.
TERZA
RIFORMA SANITARIA
La legge 42 del 26/02/1999 ha
disciplinato innovativamente e nei confronti di tutte le professioni sanitarie
il passaggio dal vecchio ordinamento, ad oggi , non è mai stato abbrogato.
La legge 42/99 non rende inefficace
ne illegittimi i titoli conseguiti dopo il 1999. (Sentenza Cds 3218/2011 pag.
13)
DM
27.07.2000
Il Massofisioterapista con corso
triennale di formazione specifica (legge 19.05.1971 N.403) è equipollente al
percorso di
laurea in fisioterapia. L’art.2
l’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata
all’art.1al diploma
universitario di fisioterapista
indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore
del titolo, alcun
effetto sulla posizione funzionale
rivestita e sulle mansioni esercitata in ragione del titolo nei rapporti di lavoro
dipendente già
instaurati alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
SENTENZA
N91195/2015 REG.PROV.COLL N.02829/2014 RIG.RIC
8 Deve, in primo luogo, evidenziarsi
che non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’Università secondo cui
l’equipollenza prevista dal DM27
Luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapisti conseguiti
entro il 17 Marzo
1999, a seguito di corsi iniziati
entro dicembre 1995.
Al contrario, ai sensi dell’Art.1 del
d.m. 27 Luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di
Massofisioterapista conseguiti in
base alla legge 19 Maggio 1971, n.403
a prescindere della data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato
decreto non
attribuisce
alcuna rilevanza.