Legge 403/71





Legislazione del la professione Massofisioterapista

LEGGE 403/71 Articolo 1
La PROFESSIONE SANITARIA di massaggiatore e MASSOFISIOTERAPISTA è esercitabile soltanto dai Massaggiatori
Massofisioterapisti diplomati da una Scuola Statale o autorizzata con decreto del Ministero per la Sanità, sia che lavorino alle
dipendenze di Enti Ospedalieri e di Istituti Privati, sia che esercitino la Professione Autonomamente.
Gli ENTI MUTUALISTICI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SONO AUTORIZZATI A SOSTENERE O RIMBORSARE
LE SPESE PER PRESTAZIONI MASSOTERAPICHE E FISIOTERAPICHE solo che queste sono effettuate da Massaggiatori
Massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle DIPENDENZEDI ENTI OSPEDALIERI e di ISTITUTI PRIVATI, sia che esercitino
la PROFESSIONE AUTONOMAMENTE


D.M 105/1887 (17/02/1997) Pag.6
Il Massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono
sicure competenze operative atte alla prevenzione, cura e riabilitazione. “(…)” Il Massofisioterapista per le competenze
acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere in ausilio all’opera dei medici.


DM 10.07.1998
Ritenuto anche in considerazione del diverso livello formativo, che la NUOVA figura del Fisioterapista non assorbito la
preesistente figura del Massofisioterapista e che soltanto alcune attività del Fisioterapista rientrano in quelle proprie del
Massofisioterapista; Ritenuto, pertanto, che, nelle strutture e servizi sanitari di riabilitazione, pubblici e privati, una figura
professionale con formazione di livello non universitario nel settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del
massofisioterapista, possa soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività
professionale di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista.


TERZA RIFORMA SANITARIA
La legge 42 del 26/02/1999 ha disciplinato innovativamente e nei confronti di tutte le professioni sanitarie il passaggio dal vecchio ordinamento, ad oggi , non è mai stato abbrogato.
La legge 42/99 non rende inefficace ne illegittimi i titoli conseguiti dopo il 1999. (Sentenza Cds 3218/2011 pag. 13)


DM 27.07.2000
Il Massofisioterapista con corso triennale di formazione specifica (legge 19.05.1971 N.403) è equipollente al percorso di
laurea in fisioterapia. L’art.2 l’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata all’art.1al diploma
universitario di fisioterapista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun
effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitata in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già
instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.


SENTENZA N91195/2015 REG.PROV.COLL N.02829/2014 RIG.RIC
8 Deve, in primo luogo, evidenziarsi che non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’Università secondo cui
l’equipollenza prevista dal DM27 Luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapisti conseguiti entro il 17 Marzo
1999, a seguito di corsi iniziati entro dicembre 1995.
Al contrario, ai sensi dell’Art.1 del d.m. 27 Luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di Massofisioterapista conseguiti in
base alla legge 19 Maggio 1971, n.403 a prescindere della data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non
attribuisce alcuna rilevanza.